Il Titolo I dello schema di decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/2007, riguarda il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
Titoli successivi disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature e DPI; cantieri temporanei e mobili; segnaletica; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; - agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive; disposizioni transitorie e finali; modifiche e abrogazioni norme precedenti.
Al termine di ogni Titolo sono inserite le relative sanzioni.
Il Decreto individua gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione, definendo l’oggetto e le modalità di valutazione e di regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio. Tra gli obblighi del datore di lavoro sono confermati quelli relativi alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore,
Sono stabiliti titoli e requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria, e disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi, così come una particolare attenzione è data alle modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, alle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali e infine ad un nuovo apparato sanzionatorio.
Proponiamo una prima sintesi delle novità del testo, riservandoci di elaborare a breve una valutazione più completa con riferimento al nostro settore, che in buona parte confermano quanto già presente nelle linee di indirizzo:
· Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori, siano essi inseriti in un ambiente di lavoro, siano essi autonomi, con un conseguente innalzamento dei livelli generali di tutela · Rafforzamento delle prerogative dei rappresentanti dei lavoratori in Azienda, tra i quali i rappresentanti dei lavoratori territoriali (RLST), e creazione di un rappresentante di sito produttivo in realtà particolarmente complesse e pericolose, come, ad esempio, i porti.
· Costituzione di un fondo INAIL di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52). Il fondo opererà a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.
· Rivisitazione e coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, con eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento della efficienza degli interventi.
· Finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l’inserimento nei programmi scolastici ed universitari, della materia della salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare, sulla base dell’articolo 11, l’INAIL finanzierà progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese così come progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. L’adozione di buone prassi da parte delle imprese costituirà criterio di priorità per l’accesso al finanziamento.
· Rivisitazione delle sanzioni, modulate in ragione della effettiva responsabilità del soggetto obbligato, alla gravità delle violazioni rispetto alla garanzia delle condizioni di tutela degli ambienti di lavoro.
· Eliminazione o semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il nuovo Testo Unico abrogherà numerose leggi, tra cui il Dlgs 626/1994, il Dlgs 494/1996 e l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 (primo decreto Bersani). Ricordiamo infine che molte misure della Legge 123/2007 sono già applicabili: ad esempio la modifica al D. Lgs 626/1994 che introduce l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare al contratto di appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Inoltre, a decorrere dal 1° settembre 2007, è esteso alle attività svolte in appalto o subappalto l’obbligo per il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, di munirsi di tessera di riconoscimento. All’entrata in vigore definitiva del Decreto Legislativo manca ora soltanto la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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