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Rassegna Stampa Estera
Salute e sicurezza sul lavoro
14/04/2008

Approvato il Testo Unico sulla Sicurezza

In data primo aprile 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo, finora definito “Testo Unico”, elaborato congiuntamente dai Ministeri della Salute e del Lavoro, in attuazione della delega contenuta nella Legge 3 Agosto 2007, n. 123, teso a ridisegnare le norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
 
 
In vista dell’elaborazione del testo i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Salute hanno coinvolto e recepito i pareri espressi dalla Conferenza Stato-Regioni e dalle Commissioni parlamentari, oltre alle valutazioni delle parti sociali. Obiettivo principale era raccogliere ed armonizzare, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’Art.117 della Costituzione, tutti gli aspetti della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinando tutta la lunga serie di disposizioni e di norme presenti nella legislazione italiana ed emanate nell’arco degli ultimi sessanta anni.

Il Titolo I dello schema di decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/2007, riguarda il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.

Titoli successivi disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature e DPI; cantieri temporanei e mobili; segnaletica; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; - agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive; disposizioni transitorie e finali; modifiche e abrogazioni norme precedenti.

Al termine di ogni Titolo sono inserite le relative sanzioni.

Il Decreto individua gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione, definendo l’oggetto e le modalità di valutazione e di regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio. Tra gli obblighi del datore di lavoro sono confermati quelli relativi alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore,

Sono stabiliti titoli e requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria, e disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi, così come una particolare attenzione è data alle modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, alle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali e infine ad un nuovo apparato sanzionatorio.

Alcune delle principali novità

Proponiamo una prima sintesi delle novità del testo, riservandoci di elaborare a breve una valutazione più completa con riferimento al nostro settore, che in buona parte confermano quanto già presente nelle linee di indirizzo:

· Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori, siano essi inseriti in un ambiente di lavoro, siano essi autonomi, con un conseguente innalzamento dei livelli generali di tutela · Rafforzamento delle prerogative dei rappresentanti dei lavoratori in Azienda, tra i quali i rappresentanti dei lavoratori territoriali (RLST), e creazione di un rappresentante di sito produttivo in realtà particolarmente complesse e pericolose, come, ad esempio, i porti.

· Costituzione di un fondo INAIL di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52). Il fondo opererà a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.

· In particolare, il fondo finanzierà le attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione. Finanzierà le attività di formazione rivolte ai datori di lavoro delle piccole e medie imprese, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori stagionali del settore agricolo e ai lavoratori autonomi. È previsto inoltre il sostegno delle attività degli organismi paritetici.
 
· Istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici con compiti di prevenzione, formazione e vigilanza. In questa logica è prevista la creazione di un sistema informativo pubblico al quale partecipano le parti sociali, con l’obiettivo di condividere e rendere disponibili le notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

· Rivisitazione e coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, con eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento della efficienza degli interventi.

· Finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l’inserimento nei programmi scolastici ed universitari, della materia della salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare, sulla base dell’articolo 11, l’INAIL finanzierà progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese così come progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. L’adozione di buone prassi da parte delle imprese costituirà criterio di priorità per l’accesso al finanziamento.

· Rivisitazione delle sanzioni, modulate in ragione della effettiva responsabilità del soggetto obbligato, alla gravità delle violazioni rispetto alla garanzia delle condizioni di tutela degli ambienti di lavoro.

· Eliminazione o semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

· Introduzione del libretto sul rischio sanitario

Il nuovo Testo Unico abrogherà numerose leggi, tra cui il Dlgs 626/1994, il Dlgs 494/1996 e l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 (primo decreto Bersani). Ricordiamo infine che molte misure della Legge 123/2007 sono già applicabili: ad esempio la modifica al D. Lgs 626/1994 che introduce l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare al contratto di appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Inoltre, a decorrere dal 1° settembre 2007, è esteso alle attività svolte in appalto o subappalto l’obbligo per il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, di munirsi di tessera di riconoscimento. All’entrata in vigore definitiva del Decreto Legislativo manca ora soltanto la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Statistiche INAIL

Il rapporto INAIL per il 2007 conferma una tendenza alla loro diminuzione. Gli incidenti sul lavoro sono stati 913.500, mentre nel 2006 erano stati 928.158. Riguardo poi alle “morti bianche” le stime per l’anno 2007 indicano 1260 morti sul lavoro a fronte dei 1341 dell’anno precedente. Tuttavia il numero degli infortuni e delle malattie professionali è ancora alto e permane una forte preoccupazione.
 
In allegato, il testo completo del Decreto Legislativo (PDF 800k):

SS_140408_Decreto_Legislativo_Sicurezza.pdf

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